L’udienza di comparizione predibattimentale rappresenta una delle più significative innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia nel sistema processuale penale italiano. Questa nuova fase procedurale, disciplinata dall’art. 554 bis c.p.p., costituisce un fondamentale momento di verifica e filtro per i procedimenti avviati tramite citazione diretta a giudizio.
Introduzione all’Udienza di Comparizione Predibattimentale
L’udienza predibattimentale, introdotta dall’articolo 554-bis c.p.p. come modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), rappresenta una nuova fase del procedimento penale riservata ai processi monocratici instaurati tramite citazione diretta. In questa sede, il giudice verifica preliminarmente la regolarità processuale e valuta se il processo possa essere definito immediatamente o debba proseguire in dibattimento.
Significato e funzione nel procedimento penale
L’udienza predibattimentale si svolge in camera di consiglio, senza la presenza del pubblico, con la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Si configura come un vero e proprio “filtro” processuale che replica in modo semplificato l’udienza preliminare: il giudice controlla la regolarità della costituzione delle parti e la corretta instaurazione del contraddittorio tra accusa e difesa.
In questa sede vengono decise tutte le questioni preliminari, tra cui eccezioni procedurali, ammissibilità di prove e presenza di eventuali nullità. Se esistono le condizioni di legge, il giudice può definire immediatamente il procedimento, ad esempio dichiarando l’estinzione del reato o pronunciando sentenza di non luogo a procedere. In caso contrario, se il processo deve proseguire, dispone il rinvio davanti a un diverso giudice per la fase del dibattimento vero e proprio.
Importanza nella riforma Cartabia
La novità della riforma Cartabia per il 2024-2025 consiste nel rafforzamento delle garanzie difensive e della razionalità del procedimento. L’introduzione di questa udienza assicura che prima dell’apertura del dibattimento tutte le questioni processuali fondamentali siano risolte, evitando “dibattimenti inutili” e consentendo l’eliminazione delle cause ostative prima che si arrivi alla fase pubblica del processo.
L’udienza predibattimentale coinvolge soltanto alcuni procedimenti, specificamente quelli davanti al giudice monocratico avviati per citazione diretta dopo l’entrata in vigore della riforma. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2024 ha ulteriormente rafforzato il sistema, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza predibattimentale non possa partecipare al giudizio dibattimentale, garantendo così maggiore imparzialità.
Differenze tra Udienza Predibattimentale e Udienza Preliminare
La differenza principale tra udienza preliminare e udienza predibattimentale nel procedimento penale dopo la riforma Cartabia riguarda la loro collocazione procedurale, le funzioni e i poteri del giudice.
Udienza Preliminare
L’udienza preliminare si svolge davanti al GUP (giudice dell’udienza preliminare) ed è obbligatoria per reati di maggiore gravità o complessità. Il GUP ha poteri probatori completi: può ordinare nuove indagini, integrare l’istruttoria, valutare l’esistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio o emettere sentenza di non luogo a procedere sulla base degli atti di indagine e delle eventuali integrazioni.
Si conclude, se superata, con il decreto che dispone il giudizio, rappresentando quindi una fase istruttoria con poteri probatori necessaria per il filtro dei processi più complessi.
Udienza Predibattimentale
Introdotta dalla riforma Cartabia per i casi di citazione diretta a giudizio (tipicamente reati di competenza monocratica), l’udienza predibattimentale viene celebrata quando il PM cita direttamente l’imputato al dibattimento senza passare per l’udienza preliminare.
Il giudice dell’udienza predibattimentale è generalmente lo stesso giudice che presiederà il dibattimento, ma è incompatibile con la celebrazione del successivo giudizio per garanzia di imparzialità. A differenza del GUP, non ha poteri probatori paragonabili: non può ordinare integrazioni istruttorie e non può emettere un provvedimento analogo al decreto che dispone il giudizio.
Confronto sintetico
| Aspetto | Udienza Preliminare | Udienza Predibattimentale |
|---|---|---|
| Quando si tiene | Reati più gravi/complessi | Dopo citazione diretta (reati meno gravi) |
| Giudice | GUP (non giudice del dibattimento) | Giudice dibattimentale (poi incompatibile) |
| Poteri probatori | Pieni (artt. 421-422 c.p.p.) | Assenti: controllo su atti già prodotti |
| Atto finale | Decreto che dispone il giudizio/redige sentenza | Fissa udienza di trattazione o proscioglie |
| Obiettivo | Valutare fondatezza azione penale e filtro per accesso a dibattimento | Stesso obiettivo, ma senza istruttoria ulteriore |
| Accesso riti alternativi | Sì | Sì (non più in prima udienza dibattimentale) |
L’udienza predibattimentale rappresenta una delle innovazioni di maggior rilievo della riforma Cartabia: anticipa la funzione di filtro prima riservata all’udienza preliminare anche nei casi di citazione diretta, dove prima mancava questo vaglio di merito. Resta ferma la centralità della valutazione sulla “ragionevole previsione di condanna”, criterio ora unificato nelle due tipologie di udienza.
Ruolo del Giudice e delle Parti all’Udienza Predibattimentale
Il giudice dell’udienza predibattimentale, introdotta dalla riforma Cartabia (art. 554-bis c.p.p.), ha il compito di verificare la regolare costituzione delle parti processuali, valutare la correttezza dell’imputazione e la sussistenza delle condizioni per il prosieguo del processo.
Compiti del giudice durante l’udienza
Il giudice predibattimentale compie un controllo penetrante sul merito dell’accusa senza poter integrare il materiale probatorio. I suoi compiti specifici includono:
- Valutare se vi sono cause di improcedibilità o di non punibilità, compiendo un accertamento sulla corrispondenza tra l’imputazione e gli atti di indagine
- Verificare la presenza e regolarità delle parti (pubblico ministero, difensore dell’imputato, eventuale parte civile)
- Decidere sull’ammissibilità della costituzione di parte civile e sulla regolarità delle notifiche
- Sollecitare l’adeguamento del capo di imputazione o restituire gli atti al PM se vi sono vizi formali nell’atto di citazione
- Pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ricorrono cause di improcedibilità, non punibilità o manifesta infondatezza dell’accusa
Diritti e doveri delle parti processuali
La verifica della regolare costituzione delle parti è centrale nell’udienza predibattimentale. L’udienza è camerale, con partecipazione necessaria del PM e del difensore, e la funzione dell’udienza è “pregiudicante” rispetto al dibattimento, filtrando i procedimenti che non devono proseguire a giudizio.
Importanza della tempestiva costituzione delle parti civili
Il termine ordinario per costituirsi parte civile nel rito a citazione diretta è fissato per l’udienza predibattimentale ex art. 79 comma 2 c.p.p. Una costituzione successiva è possibile solo in casi previsti dall’art. 484 c.p.p., ma con limitazioni rilevanti, tra cui il divieto di citare consulenti o testimoni della parte civile.
Il giudice valuta la regolarità della costituzione e dispone sull’eventuale decadenza, sulla possibilità di rimettere la querela, sulla discussione delle questioni preliminari (come nullità o incompatibilità). In sintesi, il giudice dell’udienza predibattimentale è garante dei diritti processuali delle parti, con specifico controllo sulla regolare costituzione della parte civile, che deve avvenire entro tale udienza per non incorrere nella decadenza.
Possibilità di Riti Alternativi e Scelte Processuali
La riforma Cartabia ha modificato profondamente la disciplina dei riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato), l’udienza predibattimentale, e le relative scelte processuali per gli anni 2024-2025, rafforzando il ruolo dei riti deflattivi e introducendo nuove regole di decadenza.
Panoramica sui riti alternativi
Nell’udienza predibattimentale, introdotta con l’art. 554-bis c.p.p., il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non vi sono i presupposti per il processo. In questa sede, l’imputato può scegliere, prima della sentenza di non luogo a procedere, di accedere ai riti alternativi come patteggiamento, rito abbreviato, messa alla prova o oblazione.
Condizioni e termini per la scelta
La richiesta dei riti alternativi deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine stabilito dall’art. 554-ter c.p.p., ovvero prima della sentenza di non luogo a procedere. La manifestazione della volontà deve avvenire personalmente dall’imputato o tramite procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da notaio, persona autorizzata o dal difensore.
Questa regola rafforza la garanzia che la scelta processuale sia consapevole e personale, incentivando la scelta deflattiva e valorizzando i riti alternativi rispetto al rito ordinario dibattimentale. La riforma prevede anche una estensione delle ipotesi di accesso ai riti alternativi, specialmente per la sospensione del processo con messa alla prova.
Patteggiamento nella riforma Cartabia
La riforma non amplia i presupposti di accesso al patteggiamento, ma interviene su altri fronti:
- Possibilità di accordo sul mancato riconoscimento/durata delle pene accessorie (tranne specifiche ipotesi di reati contro la PA)
- Riduzione degli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento, che non avrà efficacia nei giudizi civili, tributari, disciplinari, amministrativi e di responsabilità erariale
Rito abbreviato
Permane la necessità che l’imputato manifesti la volontà di procedere con rito abbreviato in maniera tempestiva e personale. Il giudice può riqualificare il fatto in sentenza, ma l’accesso ai riti alternativi dopo riqualificazione è ammesso solo se l’imputato ne ha fatto tempestiva richiesta sulla base della nuova qualificazione giuridica.
Implicazioni delle scelte processuali
L’imputato deve valutare tempestivamente quale rito alternativo richiedere nell’udienza predibattimentale, pena la decadenza dal diritto di sceglierlo successivamente. Il legislatore incentiva la scelta deflattiva, considerando il rito ordinario dibattimentale come “residuale” nell’ottica della riforma.
In sintesi, la riforma Cartabia mira a favorire l’utilizzo dei riti alternativi per migliorare l’efficienza del processo penale, fissando termini stringenti per la loro scelta, aumentando le garanzie per l’imputato e limitando gli effetti extrapenali delle relative sentenze.
Domande Frequenti sull’Udienza Predibattimentale
Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle formalità?
La mancata costituzione di parte civile o il mancato rispetto delle formalità in udienza predibattimentale comportano la decadenza dalla facoltà di costituirsi parte civile, salvo eccezioni solo nel giudizio immediato o citazione diretta secondo il regime precedente. Se la parte civile non si costituisce correttamente nell’udienza predibattimentale, perde definitivamente tale possibilità (art. 79 cpp).
Questo termine decadenziale si applica anche ai riti alternativi: la richiesta di patteggiamento, giudizio abbreviato, sospensione con messa alla prova, oblazione deve essere sollevata prima della sentenza di non luogo a procedere e prima del termine predibattimentale, pena l’improcedibilità.
Come si può impugnare la decisione presa in questa sede?
In caso di sentenza di non luogo a procedere, il giudice può pronunciare questa sentenza, oppure definire l’affare con rito alternativo se richiesto nei termini. Per l’impugnazione, in caso di appello contra la sentenza di non luogo a procedere, la Corte deve fissare il dibattimento davanti a un giudice diverso da quello che l’ha pronunciata, per garantire il giusto processo.
L’incompatibilità è rafforzata dalla sentenza della Corte Costituzionale 179/2024. L’impugnazione di decisioni assunte con rito alternativo deve rispettare le stesse formalità: la mancata osservanza può portare a inammissibilità se non sono rispettate le modalità e i termini prescritti.
Quali sono gli impatti sulla costituzione di parte civile e su richieste di rito alternativo?
La costituzione di parte civile nell’udienza predibattimentale è obbligatoria (eccetto giudizio immediato/citazione diretta con regime previgente). La mancata costituzione nel rispetto delle formalità e dei termini comporta decadenza.
Le richieste di rito alternativo devono essere presentate entro l’udienza predibattimentale, pena inammissibilità. Le impugnazioni devono rispettare i requisiti formali e sostanziali imposti dalla riforma, con possibilità de inammissibilità se carenti.
In caso di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, il nuovo giudizio deve essere assegnato a un giudice diverso per garantire imparzialità, secondo quanto stabilito dalla recente giurisprudenza costituzionale.